Accatastamento immobili nelle aree cimiteriali
Oggetto: Chiarimenti in materia di accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse
Si porta a conoscenza che in materia di accatastamento dei fabbricati in oggetto, fermo restando quanto evidenziato dall’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e quanto già previsto dalle disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio con nota prot. n.41481 del 25 luglio 2001, la stessa Direzione Centrale Catasto e Cartografia, con nota 26279 del 24/05/2012 ha esposto ulteriori chiarimenti per l’accatastamento degli immobili posti nelle aree cimiteriali.
La Direzione Centrale Cartografia e Catasto con la suddetta nota ha precisato che quanto stabilito dall’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con specifico riferimento alle aree cimiteriali e precisamente che “Non sono soggetti a dichiarazione:
c) i fabbricati destinati all’esercizio dei culti;
d) i cimiteri e le loro dipendenze; … “
non esclude l’obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano per alcune tipologie di fabbricati e costruzioni presenti nei cimiteri, secondo le vigenti disposizioni catastali.
AI riguardo ha specificato che, nel caso in cui nell’area cimiteriale insistano costruzioni con destinazione connessa a quella cimiteriale, queste sono censite al catasto edilizio urbano nella categoria E/8 del vigente quadro generale di qualificazione, che prevede “Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia” tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edilizio urbano (utilizzando le procedure Pregeo e Docfa).
In tale tipologia di costruzioni possono essere incluse quelle strettamente necessarie ai servizi cimiteriali, quali ad esempio, i depositi di osservazione, le camere mortuarie, i forni crematori, i locali ospitanti gli impianti tecnici, ancorché adiacenti all’area cimiteriali.
Per gli edifici destinati all’esercizio pubblico dei culti e prevista la facoltà della dichiarazione al catasto urbano in categoria “E/7- Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti”, finalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica, mentre riguardo ai colombari, ai sepolcri e alle tombe di famiglia, si deve far riferimento alle disposizioni già impartite con la sopracitata nota prot. n. 41481 del 25/07/2001.
Viene specificato ulteriormente, che per le unità immobiliari destinate ad alloggio del custode, avendo autonomia di utilizzazione rispetto al contesto cimiteriale, è obbligatorio presentare la dichiarazione di accatastamento attribuendo la categoria del gruppo “A” con la relativa rendita. In conclusione, gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamento del catasto terreni.
Per quanto riguarda, infine, gli immobili diversi da quelli con destinazione connessa a quella cimiteriale sopra esemplificati, sorge l’obbligo della dichiarazione in catasto, con censimento nella categoria catastale più consona, qualora dotati di autonomia funzionale e reddituale.